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Noleggio a lungo termine:

FISCALITA’

 

1) Premessa

2) Deducibilità Agenti e Rappresentanti

3) Deducibilità Imprese

4) Tabelle di riferimento

5) Fringe Benefit

 


 

Premessa

 

Il nostro sistema fiscale è il più complesso d’Europa, infatti negli ultimi anni si sono susseguiti una serie di modifiche al quadro normativo. Le tipologie di imposte che gravano sulle auto

· imposte dirette art. 164 del TUIR

· imposte indirette (IVA) regolate dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72Su queste due tipologie, la normativa stabilisce per i quali è consentita la piena deducibilità dei costi e la piena detraibilità dell’IVA.

Le Imposte Dirette

I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena deducibilità dei costi sono quelli:

- utilizzati esclusivamente come beni strumentali (nell’attività propria dell’impresa)
- adibiti ad uso pubblico (ci si riferisce ai veicoli in assenza dei quali l’attività non può essere esercitata).

 

Le Imposte Indirette

I veicoli ai quali la norma consente la piena detraibilità dell’IVA sono quelli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (attività di commercio, noleggio, locazione finanziaria, etc.)

 


 

Agenti e rappresentanti

 

La deducibilità di costi, richiede una distinzione tra:

· autoveicoli compresi nell’art. 164, TUIR, la deducibilità varia in relazione al tipo e all’utilizzo che ne viene fatto;

· autoveicoli non compresi nell’art. 164, TUIR, le cui spese sono interamente deducibili purché siano rispettati i principi di competenza, certezza ed inerenza all’attività. A decorrere dal periodo d’imposta 2007, per quanto riguarda il regime di deducibilità ai fini delle imposte dirette , spese ed altri componenti negativi, i costi di acquisizione e quelli di esercizio sono deducibili nella misura dell’ 80%.

 


 

Imprese

 

La deducibilità dei costi, spese ed altri componenti negativi richiede una distinzione tra:

· autoveicoli compresi nell’art. 164, D.P.R. n. 917/86 (“TUIR”),

· autoveicoli non compresi nell’art. 164 TUIRPer quanto riguarda gli autoveicoli compresi nell’art. 164 TUIR, la deducibilità viene regolata come segue:

 

Deducibilità integrale


Sono deducibili per intero le spese e gli altri componenti negativi (inclusa l’IVA indetraibile) relativi ai veicoli di cui all’art. 164 del TUIR a condizione che gli stessi siano alternativamente:

1. utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, quei beni senza i quali l’attività d’impresa non può essere esercitata.

2. adibiti ad uso pubblico, destinazione che deve essere riconosciuta attraverso un atto della Pubblica Amministrazione, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi.Per queste categorie il costo viene dedotto interamente in più esercizi, secondo la procedura dell’ammortamento.

 

Deducibilità parziale

 

1. Veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti

Si considera in uso promiscuo al dipendente, dato per la maggior parte del periodo d’imposta, il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro. Dopo la recente manovra fiscale, il trattamento ai fini delle imposte dirette per tali tipologie di veicoli è stato modificato ed in particolare:

· ai fini della deducibilità del costo non rileva l’importo che costituisce Fringe Benefit per il dipendente;

· il costo d’acquisto, è dedotto nella misura del 90%, sotto forma di quote di ammortamento.

· nella stessa misura del 90% sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi.

2. Altri veicoli

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli destinati ad essere utilizzati non esclusivamente nell’esercizio d’impresa e non dati in uso promiscuo ai dipendenti, sono deducibili nella misura del 40%. Per quanto riguarda il regime di deducibilità ai fini delle imposte dirette questi costi, spese ed altri componenti negativi, varia a seconda che il veicolo sia detenuto in proprietà, in leasing o noleggio.

 


 

Quadro di riferimento

- art.164 del D.P.R. n.917/1986 (Tuir)
- D.L. n. 262/2006
- D.L. n. 81/2007
- IVA


Imposte dirette – Deducibilità

Autovettura

Regime 2007 per D.L. 81/07

Strumentale

100 %

Uso pubblico

100 %

Uso promiscuo dipendenti

90 %

Uso diverso

40% con limite di costo

Agenti

80 % con limite di costo

Professionisti

40 % con limite di costo

 

 

Auto utilizzate in noleggio

 

1 - Assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta - Canone deducibile al 90%.

2 - A disposizione o assegnate in uso promiscuo ai dipendenti non per la maggior parte del periodo d'imposta.
Canone deducibile al 40% con tetto massimo di costi pari ad € 3615,00(il limite di € 3615,00 è riferibile esclusivamente al costo del noleggio e non anche al costo dei servizi accessori contenuti in fattura).

Auto ad Amministratori e dipendenti

Se all'amministratore dipendente, o al dipendente della Società, l'auto viene assegnata per la maggior parte del periodo d'imposta,la deducibilità è pari al 90% dei costi sostenuti. (art. 164, comma 1, lett. b-bis del Tiur)
 

IVA - Detraibilità attuale

Beni
Strumentali

Uso
Pubblico

Agenti

Professionisti
(inerenza)

Uso Promiscuo
(Veicoli assegnati)

Veicoli non
Assegnati

100 %

100 %

100 %

40 %

40 %

40 %


 

 

Il fringe benefit e i suoi vantaggi

 

I fringe benefits sono compensi "in natura", in aggiunta alla retribuzione ordinaria, costituiti da beni e servizi di cui i lavoratori possono usufruire gratuitamente ovvero a condizioni più vantaggiose rispetto a chi si rivolge al mercato per acquistarli. La funzione è quella di agevolare lo svolgimento delle mansioni, di fidelizzare i dirigenti, di alleggerire spese correnti dei lavoratori.Il regime di deducibilità varia in relazione al tipo di veicolo e all’utilizzo, il tutto è disciplinato dall'art. 164 del TUIR. Per esempio le auto aziendali, nel caso specifico abbiamo tre situazioni tipo:

 

1. Veicolo esclusivamente per uso lavorativo;

2. Veicolo ad uso promiscuo;

3. Veicolo ad uso privato.

 

Per il primo caso non abbiamo alcuna rilevanza ai fini del benefit, poiché il veicolo è utilizzato solo nell’ambito lavorativo ed in pratica, non vi è alcun beneficio per il dipendente. Nel secondo caso il veicolo viene affidato al dipendente sia per lavoro che per quello prettamente personale. Nel terzo caso il veicolo è ad esclusivo uso privato del dipendente.  

Definizione del valore - uso aziendale:

in tal caso l’utilizzo del mezzo da parte del dipendente non determina, la quantificazione di alcun fringe benefit.

- uso promiscuo: in questo caso il fringe benefit , indipendentemente dai chilometri effettivamente percorsi o dai costi sostenuti per il mezzo, viene determinato in forma forfettaria in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle

TABELLE ACI . Da tale importo vanno dedotti gli eventuali ammontari trattenuti al dipendente per l’utilizzo del mezzo;

 

- uso privato: il valore del benefit viene determinato in base al valore normale del bene, che in tal caso, è dato dal costo del noleggio del bene Anche in questo caso se una parte del costo è addebitato al dipendente questa va detratta dal valore calcolato.

 
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