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FISCALITA’
2) Deducibilità Agenti e Rappresentanti
Il nostro sistema fiscale è il più complesso d’Europa, infatti negli ultimi anni si sono susseguiti una serie di modifiche al quadro normativo. Le tipologie di imposte che gravano sulle auto · imposte dirette art. 164 del TUIR · imposte indirette (IVA) regolate dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72Su queste due tipologie, la normativa stabilisce per i quali è consentita la piena deducibilità dei costi e la piena detraibilità dell’IVA. Le Imposte Dirette - utilizzati esclusivamente come beni strumentali (nell’attività propria dell’impresa)
Le Imposte Indirette I veicoli ai quali la norma consente la piena detraibilità dell’IVA sono quelli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (attività di commercio, noleggio, locazione finanziaria, etc.)
La deducibilità di costi, richiede una distinzione tra: · autoveicoli compresi nell’art. 164, TUIR, la deducibilità varia in relazione al tipo e all’utilizzo che ne viene fatto; · autoveicoli non compresi nell’art. 164, TUIR, le cui spese sono interamente deducibili purché siano rispettati i principi di competenza, certezza ed inerenza all’attività. A decorrere dal periodo d’imposta 2007, per quanto riguarda il regime di deducibilità ai fini delle imposte dirette , spese ed altri componenti negativi, i costi di acquisizione e quelli di esercizio sono deducibili nella misura dell’ 80%.
La deducibilità dei costi, spese ed altri componenti negativi richiede una distinzione tra: · autoveicoli compresi nell’art. 164, D.P.R. n. 917/86 (“TUIR”), · autoveicoli non compresi nell’art. 164 TUIRPer quanto riguarda gli autoveicoli compresi nell’art. 164 TUIR, la deducibilità viene regolata come segue:
Deducibilità integrale
1. utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, quei beni senza i quali l’attività d’impresa non può essere esercitata.
Deducibilità parziale
1. Veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti Si considera in uso promiscuo al dipendente, dato per la maggior parte del periodo d’imposta, il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro. Dopo la recente manovra fiscale, il trattamento ai fini delle imposte dirette per tali tipologie di veicoli è stato modificato ed in particolare: · ai fini della deducibilità del costo non rileva l’importo che costituisce Fringe Benefit per il dipendente; · il costo d’acquisto, è dedotto nella misura del 90%, sotto forma di quote di ammortamento. · nella stessa misura del 90% sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi. 2. Altri veicoli Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli destinati ad essere utilizzati non esclusivamente nell’esercizio d’impresa e non dati in uso promiscuo ai dipendenti, sono deducibili nella misura del 40%. Per quanto riguarda il regime di deducibilità ai fini delle imposte dirette questi costi, spese ed altri componenti negativi, varia a seconda che il veicolo sia detenuto in proprietà, in leasing o noleggio.
Quadro di riferimento
Auto utilizzate in noleggio
1 - Assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta - Canone deducibile al 90%. Auto ad Amministratori e dipendenti IVA - Detraibilità attuale
Il fringe benefit e i suoi vantaggi
I fringe benefits sono compensi "in natura", in aggiunta alla retribuzione ordinaria, costituiti da beni e servizi di cui i lavoratori possono usufruire gratuitamente ovvero a condizioni più vantaggiose rispetto a chi si rivolge al mercato per acquistarli. La funzione è quella di agevolare lo svolgimento delle mansioni, di fidelizzare i dirigenti, di alleggerire spese correnti dei lavoratori.Il regime di deducibilità varia in relazione al tipo di veicolo e all’utilizzo, il tutto è disciplinato dall'art. 164 del TUIR. Per esempio le auto aziendali, nel caso specifico abbiamo tre situazioni tipo:
1. Veicolo esclusivamente per uso lavorativo; 2. Veicolo ad uso promiscuo; 3. Veicolo ad uso privato.
Per il primo caso non abbiamo alcuna rilevanza ai fini del benefit, poiché il veicolo è utilizzato solo nell’ambito lavorativo ed in pratica, non vi è alcun beneficio per il dipendente. Nel secondo caso il veicolo viene affidato al dipendente sia per lavoro che per quello prettamente personale. Nel terzo caso il veicolo è ad esclusivo uso privato del dipendente. Definizione del valore - uso aziendale: in tal caso l’utilizzo del mezzo da parte del dipendente non determina, la quantificazione di alcun fringe benefit. - uso promiscuo: in questo caso il fringe benefit , indipendentemente dai chilometri effettivamente percorsi o dai costi sostenuti per il mezzo, viene determinato in forma forfettaria in misura pari al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle TABELLE ACI . Da tale importo vanno dedotti gli eventuali ammontari trattenuti al dipendente per l’utilizzo del mezzo;
- uso privato: il valore del benefit viene determinato in base al valore normale del bene, che in tal caso, è dato dal costo del noleggio del bene Anche in questo caso se una parte del costo è addebitato al dipendente questa va detratta dal valore calcolato. |











